Art. 1 – Denominazione
È costituita una associazione denominata “COLLE PARDO – Onlus” (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) di seguito, per brevità, indicata “Associazione”.
Art. 2 – Finalità
L’Associazione non ha fini di lucro.
Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell’Associazione è lo svolgimento di attività nel settore della promozione della salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, con particolare riguardo alle risorse naturalistiche, paesaggistiche e storiche presenti nel territorio dei Castelli Romani.
Per perseguire tale scopo l’Associazione svolge le seguenti attività:
– promuove l’acquisizione al patrimonio pubblico dell’area verde di Collepardo in Ariccia e in generale di aree verdi di pregio dei Castelli Romani;
– promuove la valorizzazione dell’area verde di Collepardo e delle aree verdi di pregio dei Castelli Romani per renderle fruibili al pubblico a scopo scientifico, didattico, culturale, turistico, ricreativo e sportivo;
– promuove il coordinamento sovra comunale delle attività di pianificazione, programmazione, gestione e divulgazione della conoscenza e fruibilità dei parchi;
– studia e definisce modelli gestionali dei parchi che assicurino, in relazione alle specifiche caratteristiche di ciascuno, la migliore fruibilità degli stessi;
– assume la gestione diretta o tramite terzi di parchi pubblici e privati;
– stipula protocolli d’intesa, convenzioni e contratti con enti pubblici, associazioni e fondazioni, aventi finalità analoghe a quelle dell’ Associazione, per regolare rapporti di collaborazione stabile o temporanea aventi per oggetto le predette attività .
È fatto divieto all’Associazione di svolgere ‘attività diverse da quelle sopra elencate.
L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
Dalle nomine alle cariche previste dal presente statuto non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’incarico ricoperto.
I membri degli organi dell’ Associazione durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il rinnovo delle cariche è contestuale per tutti gli organi dell’ Associazione eletti dall’Assemblea dei soci.
Pertanto, alla scadenza di ciascun triennio, decadono tutte le nomine.
Su unanime delibera del Consiglio Direttivo e con unanime parere favorevole del Collegio dei Garanti, può essere decisa la proroga di ulteriori due anni della scadenza del primo mandato triennale delle cariche sociali.
Art. 3 – Sede
L’Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente pro tempore ( attualmente in Ariccia, Via G. Romita, 14).
Art. 4 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal valore degli avanzi di gestione (determinato dalla differenza tra le risorse finanziarie acquisite e le spese sostenute nello stesso periodo), incrementato dal valore dei beni e dei crediti e diminuito dal valore dei debiti.
Le risorse finanziarie dell’ Associazione sono rappresentate da:
a) somme versate dai soci fondatori per la stipula dell’atto costitutivo;
b) quote sociali annuali versate dai soci per il funzionamento dell’Associazione;
c) contributi di scopo versati volontariamente dai soci con espressa destinazione a specifici progetti o determinate attività;
d) corrispettivi per servizi prestati a terzi dall’Associazione;
e) altri introiti derivanti dal funzionamento dell’Associazione e dalla gestione dei beni patrimoniali;
f) contributi e sponsorizzazioni, anche di scopo, versati da enti pubblici, aziende private, persone fisiche e giuridiche;
g) erogazioni liberali nonché donazioni e lasciti in denaro o in beni.
In caso di rinuncia o d’interruzione definitiva, deliberata dal Consiglio Direttivo. di un progetto specifico o di una determinata attività, l’Associazione rimborsa ai rispettivi finanziatori le somme non spese dei contributi di scopo versati.
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4 bis – Destinazione degli utili
Gli utili e gli avanzi di gestione verranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell’associazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita dell’ associazione è espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 5 – Soci
Possono aderire all’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.
Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.
Alla deliberazione assunta in senso positivo e al versamento, a fondo perduto, della quota annuale associativa, fa seguito l’iscrizione nel registro dei soci.
Contro l’eventuale diniego all’iscrizione può essere rivolta istanza al Collegio dei Garanti; la decisione del Collegio dei Garanti è inappellabile.
Sono riconosciute, a mero titolo onorifico, le seguenti qualità di socio:
– Socio fondatore. Compete ai soci, che hanno partecipato all’atto costitutivo nonché ai soci che hanno svolto il primo mandato nel Collegio .dèi Revisori o nel Collegio dei Garanti;
– Socio benemerito. Sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo tra i soci le cui elargizioni a favore dell’ Associazione sono di valore particolarmente elevato nonché tra i soci che con i11oro impegno hanno particolarmente contribuito allo sviluppo dell’Associazione e al successo delle sue attività;
– Socio sostenitore. Ottengono tale qualifica i soci che contribuiscono finanziariamente alla realizzazione di specifici progetti o allo svolgimento di determinate attività con un versamento la cui misura è determinata dal Consiglio Direttivo.
I nominativi dei suddetti soci vengono registrati in appositi albi e citati nelle pubblicazioni e nel sito internet dell’ Associazione,
Il Consiglio Direttivo può invitare i predetti soci a partecipare alle proprie riunioni per sentire i loro parere sulle questioni poste in discussione.
Previa deliberazione unanime, in seduta congiunta, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti viene conferito il titolo di Presidente onorario dell’Associazione ad una persona fisica o giuridica, anche non socio, che abbia dato un contributo straordinario e decisivo al perseguimento dello scopo sociale.
Con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di costituzione dell’ Associazione, sono dettate norme volte a garantire l’effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa
Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci
I soci sono tenuti a:
– rispettare il presente statuto, le deliberazioni dell’ Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
– versare a fondo perduto la quota associativa annuale.
I soci hanno diritto di:
– partecipare all’ Assemblea di soci;
– essere eletti o eleggere altri soci per ricoprire le cariche sociali;
I soci cessano di appartenere all’ Associazione per dimissioni volontarie, per decesso o per esclusione.
L’esclusione è deliberata con motivazione dal Consiglio Direttivo per:
– mancato pagamento della quota associativa annuale;
– svolgimento di attività in contrasto con quella dell’Associazione;
– mancato rispetto delle disposizioni statutarie, dei regolamenti, delle delibere dell’ Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo;
– mancato rispetto del Codice Etico.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti mediante raccomandata inviata al Presidente dello stesso.
La decisione del Collegio dei Garanti è inappellabile.
Art. 7 – Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea dei soci è valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto è tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti che esprimono solo il loro voto personale.
L’Assemblea dei soci si raduna almeno due volte all’anno, per l’approvazione del Bilancio preventivo e di quello consuntivo.
Spetta all’Assemblea dei soci deliberare in merito a:
– Bilancio Preventivo e Programma delle attività e ai loro eventuali aggiornamenti;
– Bilancio Consuntivo e Relazione sulle attività svolte;
– nomina del Consiglio Direttivo;
– nomina del Collegio dei Revisori;
– nomina del Collegio dei Garanti
– modifiche dello statuto nonché emanazione e modificazione dei regolamenti;
– ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei soci è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, tramite lettera, sito web o messaggio di posta elettronica con avviso di recapito.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta.
Tuttavia nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
Ciascun socio ha diritto ad un voto.
Art. 8 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di nove membri sino ad un massimo di quindici.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono anche Presidente e Vice Presidente dell’Associazione.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti.
I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli’ che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo delibera in merito a:
– Bilancio Preventivo e Bilancio Consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci insieme, rispettivamente, al Programma delle attività e alla Relazione sulle attività svolte; il Programma delle attività è articolato per obiettivi e contiene le modalità di reperimento delle risorse necessarie al loro raggiungimento;
– aggiornamenti del Bilancio Preventivo e dell’annesso Programma delle attività da sottoporre anch’essi all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
– determinazione delle quote associative annuali e della quota di contributo che compete ai soci sostenitori per il finanziamento di specifici progetti o attività.
Il Consiglio Direttivo nomina i componenti del Comitato Scientifico ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.
Il Consiglio Direttivo può redigere uno o più regolamenti per disciplinare e organizzare l’attività dell’ Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea quando il loro contenuto disciplina aspetti che esulano dalla sue competenze.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento.
Nel caso che il numero dei consiglieri superi le nove unità, il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato Esecutivo, formato dal Presidente, Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere; alle riunioni indette dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, partecipano anche i consiglieri responsabili dei progetti o delle attività oggetto della medesima riunione.
Il Comitato Esecutivo attua operativamente le direttive stabilite dal medesimo Consiglio Direttivo.
Art. 9- Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea dei soci.
È composto da tre membri effettivi e due supplenti, con idonea capacità professionale, anche non associati.
Il Collegio dei Revisori nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente cui sono demandati i compiti di convocare e coordinare le riunioni.
Il Vice Presidente agisce in caso di assenza del Presidente.
Il Collegio dei Revisori:
– controlla la correttezza della gestione amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle norme di legge e di Statuto;
– certifica la rispondenza alla realtà dei dati riportati nel Bilancio Consuntivo;
– predispone una relazione annuale da inviare all’Assemblea dei soci, tramite il Presidente dell’ Associazione, in occasione dell’approvazione del Bilancio consuntivo.
Art. 10 – Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti è nominato dall’Assemblea dei soci.
È composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio dei Garanti nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente cui sono demandati i compiti di convocare e coordinare le riunioni ..
Il Vice Presidente agisce in caso di assenza del Presidente.
Il Collegio dei Garanti:
– esprime parere vincolante sull’interpretazione da dare alle norme statutarie, ai regolamenti nonché ai deliberati dell’ Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
– verifica la conformità delle deliberazioni prese e degli atti prodotti dagli organi dell’ Associazione ai principi e le norme statutarie;
– invita l’organo dell’Associazione ad annullare o modificare, entro un tempo assegnato, la deliberazione o l’atto ritenuto in palese e grave contrasto con i principi e le norme statutarie;
– decide sui ricorsi presentati nei casi di mancato accoglimento della domanda di adesione o di esclusione del socio dall’Associazione decretati dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è l’organismo di consulenza scientifica di cui si avvale il Consiglio Direttivo per l’espletamento delle sue funzioni.
Il Comitato Scientifico è formato da persone professionalmente qualificate nominate dal Consiglio Direttivo.
Esso è presieduto da un Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, che ne coordina l’attività e ne convoca le riunioni.
Alle riunioni del Comitato Scientifico assistono i membri del Consiglio Direttivo a ciò delegati.
Il Comitato scientifico:
– studia, progetta le strategie ed i programmi di lavoro da sottoporre al Consiglio Direttivo;
– segue e verifica l’attuazione dei progetti e programmi approvati dal Consiglio Direttivo;
– esprime pareri di carattere scientifico sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame.
Art. 12 – Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, in caso di urgenza, per salvaguardare l’interesse dell’ Associazione, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione che deve essere convocata prima possibile e, comunque, entro trenta giorni dall’avvenuta adozione del provvedimento.
Il Presidente può conferire in via temporanea, mediante delega scritta, al Vice Presidente e al Segretario i suoi poteri e le sue funzioni in ordine alla produzione di specifici atti e alla conduzione di determinate attività.
Il Presidente detiene il potere di firma congiunta con quella del Tesoriere per le disposizioni di pagamento da effettuarsi tramite banca o posta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ ultimo.
Il Segretario ha la funzione di curare gli aspetti amministrativi e organizzativi della gestione dell’ Associazione.
Il Segretario:
– tiene il verbale delle sedute dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo e ne conserva i relativi registri;
– aggiorna e conserva il registro e le schede dei soci ordinari nonché gli albi dei soci fondatori, dei soci benemeriti e dei soci sostenitori;
– conserva la corrispondenza spedita e ricevuta e comunica agli interessati la convocazione delle riunioni dell’ Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
– fornisce consulenza e assistenza ai Consiglieri circa la programmazione e l’organizzazione di eventi e manifestazioni;
– predispone i testi e cura la diffusione delle comunicazioni rivolte ai soci o al pubblico;
– cura, avvalendosi della consulenza degli altri consiglieri, la stesura del Programma delle attività e la Relazione sulle attività svolte;
– tiene i rapporti con la stampa e gli altri organi d’informazione.
Il Tesoriere:
– cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità; predispone il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo accompagnandoli da idonea documentazione;
– ha il potere di firma congiunta con quella del Presidente per il prelevamento dei fondi dai conti correnti bancari e postali.
Il Tesoriere svolge le sue funzioni in osservanza delle istruzioni impartite con apposito regolamento che il Consiglio Direttivo deve emanare entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell’Associazione.
Art. 13 – Bilancio preventivo e consuntivo
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Bilancio Preventivo ed il Programma delle attività debbono essere approvati dall’Assemblea dei soci entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Il Bilancio Consuntivo e Relazione sulle attività svolte debbono essere approvate dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento .
Con apposito regolamento il Consiglio Direttivo emana entro sessanta giorni le disposizioni per la tenuta della contabilità e per la redazione dei Bilanci, di preventivo e di consuntivo, e dei relativi allegati.
Dette disposizioni debbono essere finalizzate al conseguimento della massima trasparenza gestionale e verificabilità delle informazioni in esse contenute.
Art. 14- Scioglimento
L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
a) Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.
14 bis: Estinzione
In caso di estinzione dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità con sede preferibilmente nel Parco Regionale dei Castelli Romani, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.”
Art. 15 -. Norma di chiusura
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi dettate in materia.